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Cos'è un agenzia investigativa?

Un' Agenzia d'Investigazioni Private è una struttura autorizzata ai sensi dell'art. 134 del TULPS allo svolgimento di indagini per l'acquisizione di elementi di prova o accertamenti al fine di poter valorizzare una propria difesa in sede giudiziaria o difendere un proprio diritto ovvero per accertare anche preventivamente la sussistenza e la natura di tale diritto nonché la ricerca d'informazioni anche pre-contrattuali per l'esecuzioni di obblighi derivanti da contratti o adempimenti di legge, affianco a tale tipologia d'attività piò far seguito anche una seconda licenza di cui all'art. 222 disp. att. c.p.p. per l'esercizio delle attività di indagine difensiva in ambito penale.

Le autorizzazioni o “titolo di polizia” sono rilasciate dal competente prefetto della provincia in cui è ubicata la sede principale con la possibilità di poter operare su tutto il territorio nazionale.

Tali licenze sono state ulteriormente regolamentate da una rigida disciplina che ha trovato nel DM 269 dell 1.12.2010 una più moderna organizzazione
 

Quando posso rivolgermi ad un investigatore?

Tutte le volte che necessita far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per ottenere informazioni prima della stipula di un contratto o per verificare anche preventivamente la difesa di un diritto più in generale per verificare la fondatezza dei vostri sospetti che possano ledere la sfera privata e sociale..

Le attività che può svolgere generalmente un'Agenzia Investigativa sono potenzialmente svariate ma generalmente le più comuni sono acquisizione di elementi di prova per infedeltà coniugale e avvio delle separazioni, prove al fine della variazione dell'assegno di mantenimento o modica dell'affidamento dei minori, indagini patrimoniali,   investigazioni per concorrenza sleale,   investigazioni per assenteismo e doppio lavoro o lavoro in nero, ricerche di testimoni per procedimenti legali ecc. ecc.

Dunque chiunque può usufruire dei servizi di un'Agenzia Investigativa, dal privato cittadino alle agenzie di informazione, ai professionisti, agli uffici di marketing, le imprese, società finanziarie e istituti di credito, praticamente tutti coloro che in maniera anche preventiva necessitano di conoscere l'andamento di una collaborazione o approfondire le conoscenze del proprio partner lavorativo con acquisizione di documentazioni utilizzabili anche in sede giudiziaria.

Posso rivolgermi a qualsiasi investigatore?

Sfortunatamente no, occorre prestare la massima attenzione. Come in tutte le professioni anche nella nostra esistono gli investigatori abusivi, aumentati di numero in tempi di crisi, che si proclamano tali per indole, mania di grandezza, esibizionismo o perché hanno, in passato, fatto parte di qualche forza dell'ordine, sempre più spesso sono anche soggetti già lavorativamente stabilizzati, magari anche dipendenti pubblici , che si inventano tale professione nei ritagli di tempo. Questi soggetti sono pericolose mine vaganti che in scempio alle normative vigenti rischiano di mettere in seri guai chi, bonariamente (a volte anche un parente), gli affida un incarico nonché lo stesso soggetto improvvisatosi investigatore.

Nella fattispecie più comune chi esercita una professione senza averne titolo, anche gratuitamente, commette il reato di cui all' ex art. 348 C .P., punito con la reclusione fino a sei mesi per il quale è sufficiente anche il compimento di un solo atto tipico o proprio della professione abusata, inoltre anche   il solo qualificarsi come investigatore privato risulta una dichiarazione mendace punito dall' ex art. 495 C .P., ma il bello non finisce qua, preso l'incarico per una indagine e avviato ill più comune dei pedinamenti, si cominciano ad infrangere in sequenza tutta una seri di articoli del codice penale e della legge sulla privacy che portano il soggetto ad accumulare un così elevato numero di anni di reclusione che farebbe gola a qualsiasi giudice averlo in proprio procedimento, buona parte degli stessi reati si trasferiscono in corpo anche al soggetto che ha dato loro incarico e non è certo sufficiente la buona fede a scagionarlo. In tali situazioni si va dal reato di pedinamento molesto, all'acquisizione in segreto di immagini audio video fotografiche, alla comunicazione a terzi di quanto osservato o alla divulgazione di dati sensibili magari inerenti proprio la sfera sessuale e così via, in pratica anche un buon penalista suderebbe sette camice in una loro difesa. Se poi il nostro falso investigatore è anche abbastanza gasato e carico d'iniziative non mancherà d'aggiungere la violazione di domicilio, l'intercettazione telefonica, la geolocalizzazione gps, l'inserimento di microspie ambientali, uno spy-phon, qualche microcamera e magari anche qualche accesso abusivo a banche dati, tanto per arrotondare i reati testé descritti. A tutto questo fanno da sfondo le tariffe da essi praticate ben al di sotto delle soglie minime di mercato e quindi non congrue con i reali costi di gestione a cui deve sottostare una reale agenzia investigativa, creando un fittizio beneficio a chi ad essi si rivolge e un procedimento penale qualora accertato.

Come riconoscere allora un soggetto autorizzato?

L'Investigatore Privato autorizzato è titolare di una licenza prefettizia che deve essere apposta e ben visibile nei locali dell'istituto, a questa fa seguito l'elenco delle operazioni che è possibile svolgere, sempre autorizzate dal competente prefetto, ovviamente il tutto in una sede legale anch'essa autorizzata e sottoposta a periodici controlli da parte dei reparti della polizia amministrativa.

La stessa licenza investigativa è rilasciata solo se vengono ottemperati i requisiti prescritti dall DM 269 del 01.12.2010 a cui si fa fronte anche con il versamento di opportuna cauzione pari a 20.000€ per la licenza più 5.000€ per ogni campo d'indagine autorizzata arrivando nella configurazione di massima estensione fino 80.000€ o di più se presenti ulteriori sedi secondarie (ecco perché si perseguita sempre più, anche attraverso le associazioni di categoria, chiunque eserciti abusivamente tale attività).

Inoltre, sempre come da DM 269, l'investigatore a breve dovrà anche esibire valido tesserino di riconoscimento rilasciato dal Ministero dell'Interno.

Posso richiedere un preventivo?

Certamente, in via preliminare e per valutare la sussistenza delle condizioni di legge è possibile prendere un appuntamento, senza alcun costo, in cui valutare la fattibilità nonché generare un preventivo pertinente alla tipologia della richiesta.

Esiste un tariffario dei servizi?
L'art. 135 del T.U.L.P.S. (r.d. n°773/1931) recita, è dovere dell'agenzia esporre permanentemente nei locali dell'Istituto una tabella con le tariffe applicate (da poco liberalizzate). Per cui all'interno dell'istituto si troverà sempre esposta la tabella con i prezzi di riferimento. Inoltre in sede di conferimento del mandato verranno trascritte le tariffe concordate in relazione al servizio.

Posso incaricare un'agenzia restando nell'anonimato?

No, come precisato nell'art. 135 del T.U.L.P.S. il mandante deve esibire un documento d'identità valido fornito di fotografia e proveniente dall'amministrazione dello Stato. In caso d'avvio di una attività i dati del mandante e l'oggetto dell'indagine devono essere registrati nel registro di polizia o degli affari a disposizione esclusivamente degli organi di Polizia autorizzati al controllo. La completa riservatezza è in qualsiasi passaggio sempre garantita per cui la necessaria esibizione del documento non lede la propria privacy .

Qual è il livello di riservatezza? I miei dati sono tutelati?

Il vincolo di segretezza professionale nella gestione delle informazioni è totale. Lo stesso dicasi per la sola richiesta di consulenza investigativa, anche nell'eventualità che non si concretizzi l'esecuzione di un incarico. Il rapporto tra Investigatore e cliente è quindi garantito dalla più totale riservatezza, analogamente per gli operatori che parteciperanno all'indagine.

Durante il servizio posso avere aggiornamenti sull'andamento?

Durante l'attività investigativa il contatto tra l'agenzia ed il Cliente è continuo ed in esso si ha un continuo aggiornamento sull'evoluzione del servizio in essere a meno di particolari condizioni psicofisiche e o potenziali fughe di notizie che possano pregiudicare l'attività ma comunque sempre preventivate col cliente inoltre vengono comunicate tutte le eventuali anomalie non preventivate in fase di avvio d'indagine.

Le informazioni acquisite hanno validità in sede legale?

Gli istituti Investigativi basano tutta l'attività investigativa sul metodo dell'acquisizione di prove certe e utilizzabili in sede giudiziale, nel rispetto delle normative vigenti.

Alla fine di una indagine viene rilasciata una documentazione?

Viene rilasciata una relazione di servizio o rapporto con la descrizione dell'attività svolta e l'esito della stessa. Alla relazione scritta, se necessario, vengono allegate ulteriori prove documentali quali video, fotografie o ogni altro elemento probatorio, eventualmente acquisito, necessario e PROPORZIONATO alla eventuale difesa in giudizio.

E' possibile conoscere i conti correnti bancari e postali intestati ad una persona fisica o giuridica?

Non è possibile richiede la ricerca d'informazioni relative ai conti correnti bancari e postali intestati ad una persona fisica o giuridica, al di fuori dei casi previsti dalla legge, per questo occorre prima consultarsi con la nostra agenzia o un legale al fine di comprendere la sussistenza delle condizioni legali per un accesso a tale tipologia di dati.

Posso conoscere a chi è intestata una utenza telefonica, il teso di un sms o il tabulato telefonico di un utenza intestata ad altro soggetto

E' assolutamente illegale acquisire o richiedere informazioni relative a utenze telefoniche intestate a tezi. I dati di telefonia sono riservati e non sono accessibili. E' possibile accesdervi solo nei casi consentiti dalla legge ed in condizioni particolari. Se alla base di questa esigenza vi è una condizione perdurante di molestia, minaccia o altro grave motivo, occorre sporgere denuncia contro ignoti presso un comando dei Carabinieri o della Polizia di Stato ove verrà valutata la gravità di quanto dichiarato e avviato opportuno procedimento.

In caso di sospetta relazione fedifraga e di individuazione di eventuali numeri nella rubrica telefonica del partner è bene sapere che non sussistono condizioni di legge per poter acquisire gli intestatari delle numerazioni, eventuali richieste anche a conoscenti, operatori telefonici amici o poliziotti compiacenti è un reato penale gravissimo che espone gravemente chi effettua l'accesso a tali dati.

Si può accedere ad un sistema informatico protetto da password anche del proprio partner?

Sempre più spesso arrivano le richieste per poter accedere ai profili di Facebook, caselle di posta elettronica, o accedere al pc del partener. Tali richieste sono illegittime. Ogni qual volta un utente provvede alla costruzione di una barriera (password) a difesa del suo stato informatico crea un area di riservatezza, il penetrarla configura il reato di accesso abusivo a sistemi informatici nonché di intercettazione nelle comunicazioni, tutti penalmente rilevanti.

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